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al Codice di Diritto Canonico

 

a cura della Redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale

       

            

             

       

              

             

     

       

       

       Ormai da un ventennio il diritto penale è tornato a essere applicato nella Chiesa. Dolorose e note situazioni, ma anche la migliore comprensione del suo profondo significato ecclesiologico e pastorale - evidenziato per esempio dalla costituzione apostolica Pascite gregem Dei, con la quale nel 2021 papa Francesco ha promulgato il revisionato libro sesto del Codice di diritto canonico - hanno favorito la rinnovata applicazione di tale strumento di protezione della comunione ecclesiale e anche il suo studio, per troppo tempo trascurati.

       Tale trascuratezza ha fatto sì che le persone deputate all’applicazione delle procedure penali fossero non solo poco numerose, ma spesso povere soprattutto di esperienza. Questa situazione, unitamente al desiderio di dare risposte celeri ai casi di delitti contro il sesto comandamento commessi da chierici a danno di minori, ha condotto al massivo ricorso all’applicazione amministrativa della pena, pur ribadendo la teorica preferenza per il processo giudiziale. Emblematico il fatto che, nel giro di vent’anni, persino per i delitti più gravi, riservati al Dicastero per la dottrina della fede, si è passati dall’obbligo del processo giudiziale alla piena equiparazione fra questo e il procedimento amministrativo. Quest’ultimo, poi, anche nella prassi di detto Dicastero, è divenuto di gran lunga la procedura più utilizzata per l’applicazione di pene canoniche.

       Poiché però il procedimento penale amministrativo è regolato da un solo canone; il 1720 del Codice latino, gli studiosi e gli operatori si sono ingegnati nel cercare di applicare nel modo più equilibrato possibile tale forma procedurale, aiutati da strumenti approntati dalla Santa Sede, quali il Vademecum del Dicastero per la dottrina della fede, per i delitti riservati, e il Sussidio applicativo del libro sesto del Codice del Dicastero per i testi legislativi, per i delitti non riservati.

       In tale sforzo di corretta applicazione del procedimento penale amministrativo si sono per così dire formate - e lo si dice consapevoli dell’approssimazione - due scuole. Una che ritiene che sia necessaria una sorta di ibridazione del procedimento amministrativo con elementi tipici del processo giudiziale, lettura in qualche modo confortata dal nuovo testo del can. 1342 § 1, che esplicita i riferimenti al diritto di difesa e alla certezza morale necessaria per decidere. Un’altra che - pur riconoscendo la buona volontà dei fautori di quella impostazione - sottolinea invece la profonda differenza che separa il procedimento amministrativo dal processo giudiziale e vede nelle buone prassi attuate per favorire il buon funzionamento del primo come l’involontaria offerta di una sorta di alibi per non tornare all’applicazione del processo giudiziale, ritenuto la forma procedurale più idonea a salvaguardare tutti i diritti e di tutte le persone coinvolte in una procedura penale canonica.

       Il presente fascicolo vuole appunto essere l’occasione per sottoporre al lettore riflessioni ed elementi per orientarsi nella questione. Come infatti il lettore attento potrà notare, nei contributi che compongono la parte monografica del fascicolo si avverte l’opzione degli autori per l’una o per l’altra impostazione. Ciò non introduce una contraddizione nella proposta fatta al lettore, ma al contrario intende offrirgli angolature diverse di riflessione per metterlo maggiormente in grado di fare le proprie valutazioni e le proprie scelte, fin tanto che interventi legislativi (vi sono proposte de iure condendo) o regolamentari (c’è la proposta di una sorta di Dignitas connubii anche per la materia penale) non diano ulteriori orientamenti e aiuti.

       Così, il primo articolo (Lorenzo Mancini) studia gli antecedenti storici della possibile applicazione non giudiziale di sanzioni, nonché i lavori di codificazione che hanno condotto nel 1983 alla promulgazione del can. 1342 § 1, con particolare riferimento al passaggio da gravi a giuste cause per la disapplicazione del processo giudiziale e alla scomparsa dell’evidenza delle prove del delitto come condizione per la procedibilità del procedimento amministrativo. Richiamate le novelle del 2021 al canone in esame già sopra ricordate (certezza morale e diritto di difesa), analizza la prassi recente della Curia Romana, che sottopone ad alcune valutazioni.

       Una Nota (Paolo Bianchi) mostra come nell’ordinamento canonico vigente vi siano già delle procedure, giudiziali o amministrative, che consentono accertamenti di rilievo o applicazione di provvedimenti penali in forma semplificata; tutte accomunate dall’evidenza o dalla grande facilità probatoria della materia oggetto della procedura: Tale dato corrisponde a una delle caratteristiche scomparse nel corso dei lavori di codificazione che hanno condotto al can. 1342 § 1 (ma rimasta nel can. 1402 § 3 del CCEO) e che potrebbe essere una circostanza da apprezzarsi ragionevolmente per la scelta della forma amministrativa di irrogazione di una pena.

       Il terzo contributo (Massimo Mingardi) ripercorre le possibili fasi di un procedimento penale amministrativo - dal suo avvio, alla fase istruttoria, alla fase di valutazione delle prove e di decisione - raccogliendo e suggerendo alcune di quelle buone prassi delle quali si diceva più sopra, atte a limitare la discrezionalità di chi lo dirige e a proteggere i diritti di chi lo subisce, perché esso non si allontani molto dall’ideale del giusto processo.

       Infine un articolo (G. Paolo Montini) sottolinea invece le differenze - terminologiche, di potestà, di ruoli processuali, di concreta strutturazione della procedura - che distinguono il processo giudiziale dal procedimento amministrativo, mettendo in guardia da troppo facili e approssimative analogie, sia che dette procedure siano applicate a delitti riservati sia a delitti comuni.

       Se, al termine del percorso, il lettore non troverà una serie di idee chiare e distinte in merito alla scelta fra le procedure penali canoniche possibili, troverà certo degli spunti di riflessione per una migliore comprensione delle problematiche - non da poco, perché concernono l’amministrazione della giustizia - sottese alla questione.

       La seconda parte del fascicolo affronta l’argomento dell’apposizione del divieto a contrarre nuove nozze da parte dell’autorità giudicante nella sentenza di dichiarazione di nullità del matrimonio (Marco Nogara). Segue, per la rubrica L’interpretazione autentica delle leggi ecclesiali la presentazione delle questioni dottrinali retrostanti l’interpretazione autentica del 1986 relativa al can. 1103, relativa all’applicabilità della disciplina canonica sul metus quale motivo di nullità matrimoniale anche agli acattolici (Paolo Bianchi). Conclude il fascicolo la relazione tenuta da Mauro Rivella al Corso dedicato alla tutela penale nella Chiesa, a Cura della redazione della Rivista, tenutosi ad agosto 2023, riguardante la responsabilità civile dell’ente ecclesiastico nel caso di delitti commessi da chierici.

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