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al Codice di Diritto Canonico

 

a cura della Redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale

Qde 2024/1: La legale rappresentanza

 

Dall'Editoriale:

La Chiesa non è una realtà astratta, ma una comunità costituita dai fedeli, da coloro che credendo nel Signore aderiscono a Lui e vivono il Vangelo nella comunione di fede, speranza e amore. Una comunità che vive e agisce nei singoli fedeli e nelle realtà che le permettono di esprimersi e di compiere la sua missione. La Chiesa, incarnandosi nella realtà umana, ha trovato la possibilità di rendere possibile tutto ciò anche utilizzando lo strumento del diritto e in particolare riconoscendo capacità giuridica a soggetti diversi dalle persone fisiche, ossia alle persone giuridiche. E noto quanto la riflessione dottrinale in questo ambito, promossa all’interno del diritto canonico, sia stata determinante anche per gli ordinamenti civili. Le persone giuridiche agiscono nell’ordinamento canonico e anche direttamente in quello civile, negli Stati dove ciò è possibile grazie ad accordi di natura concordataria, per il tramite dei loro organi. Alcuni di questi organi hanno funzione di carattere decisionale, altri di natura attuativa. Un organo particolare della persona giuridica è il legale rappresentante, il soggetto, cioè, che agisce in nome e per conto della stessa persona. A questa figura è dedicata la parte monografica del presente fascicolo.

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