Editoriale

 

 

La deontologia può essere definita come l'insieme delle regole morali che disciplinano l'esercizio di una professione, che in campo giuridico viene denominata deontologia forense. E quanto mai importante ricercarne e conoscerne non solo il contenuto, ma soprattutto il fondamento.
A questo proposito un recente richiamo alla questione etica in campo forense e al suo fondamento è stato formulato da Papa Benedetto XVI:

«La legge naturale è la sorgente da cui scaturiscono, insieme a diritti fondamentali, anche imperativi etici che è doveroso onorare. Nell'attuale etica e filosofia del diritto, sono largamente diffusi i postulati del positivismo giuridico. La conseguenza è che la legislazione diventa spesso solo un compromesso tra diversi interessi: si cerca di trasformare in diritti interessi privati o desideri che stridono con i doveri derivanti dalla responsabilità sociale. In questa situazione è opportuno ricordare che ogni ordinamento giuridico, a livello sia interno che internazionale, trae ultimamente la sua legittimità dal radicamento nella legge naturale, nel messaggio etico iscritto nello stesso essere umano. La legge naturale è, in definitiva, il solo valido baluardo contro l'arbitrio del potere o gli inganni della manipolazione ideologica. La conoscenza di questa legge iscritta nel cuore dell'uomo aumenta con il progredire della coscienza morale. La prima preoccupazione per tutti, e particolarmente per chi ha responsabilità pubbliche, dovrebbe quindi essere quella di promuovere la maturazione della coscienza morale» (1)

Ogni operatore del diritto è tenuto ad agire all'interno dell'ordinamento in maniera conforme ai principi deontologici, che sono deducibili dal rationabiliter della legge mediante una coscienza formata; in tal senso la legge sancisce in maniera primaria tali contenuti. Ciò vale a maggior ragione per il giurista che opera in utroque foro, da parte del quale debbono applicarsi alcune distinzioni, soppesate alla luce del fatto che l'impostazione degli ordinamenti civili occidentali - figli del positivismo giuridico ottocentesco e corretti, negli stati contemporanei, dal diritto costituzionale - non riconosce la legge naturale come fondamento della norma positiva: la legge non è intesa come ordinatio rationis, secondo l'insegnamento dell'aquinate - per il quale il legislatore non crea diritto, ma lo deduce dai principi della legge naturale - ma è intesa come norma positiva il cui fondamento è sancito dal legislatore alla luce del principio di laicità, che negli stati democratici è espressione della volontà della maggioranza.
Il giurista cattolico, che si trova ad operare in entrambi i fori, deve tenere presente tale impostazione del diritto civile, ben sapendo che questa non ha nulla a che fare con la natura teologica del diritto canonico, evitando pertanto di correre il rischio di agire in foro civile seguendo una normativa etica che è in contrasto con i principi della morale cristiana, o addirittura di trasportare, in foro canonico, modi di interpretare e applicare la norma, o addirittura un modus agendi, che per loro natura sono alieni al processo ecclesiastico. Egli è quindi tenuto ad operare, per così dire, una conversione per agire in maniera eticamente corretta, tenendo presente il dettame della propria coscienza, rettamente formata alla luce della Parola di Dio e del magistero della Chiesa.
Per tali ragioni s'impone sempre di più l'esigenza della creazione di un codice deontologico forense in ambito canonico, nel quale i giuristi ecclesiastici possano trovare norme chiare e sicure per una orto prassi forense in entrambi i fori.
Il presente fascicolo entra in questa questione cercando di sollevare una riflessione circa i fondamenti etici che si celano nella norma positiva e, dall'altra, circa i tempi per la creazione di un codice deontologico forense canonico.
Il primo contributo (Salvatori) tratta dei principi deontologici nella prospettiva dell'ufficio del vicario giudiziale. Partendo dalla norma positiva canonica, l'Autore mostra come dalle leggi sostantive e procedurali possano emergere molti elementi che divengono fonti deontologiche vincolanti. Senza pretesa di esaustività, si cerca di toccare gli ambiti delle professioni forensi canoniche, trattandole sotto la particolare prospettiva dell'ufficio del vicario giudiziale, verso il quale tutti gli operatori del tribunale si relazionano.
Il secondo contributo (Mioli) affronta la questione se siano maturi i tempi per un codice deontologico forense canonico. L’Autore, offrendo uno spaccato della situazione dell'avvocatura ecclesiastica, evidenzia difficoltà e doglianze, passando a trattare della nozione della deontologia forense e dei suoi principi, per poi giungere a evidenziare la necessità e convenienza di un codice deontologico forense canonico. Per l'Autore i tempi sono maturi affinché si possa procedere in tale direzione, offrendo dapprima un ipotetico preambolo di un codice deontologico, soffermandosi poi a trattare questioni specifiche di coordinamento interordinamentale, giungendo quindi a una proposta de iure condendo. Nell'ultima parte egli tratta di tre questioni deontologiche specifiche dalle quali fa emergere in maniera concreta la necessità di un codice deontologico: la rinuncia al mandato, la revoca di uno dei mandati nell'ipotesi dell'art. 102 della istruzione Dignitas connubii, l'ostruzionismo processuale.
Il terzo contributo (Mingardi) tratta di una questione puntuale inerente la possibilità del cosiddetto litisconsorzio attivo, introdotto dall'arto 102 dell'istruzione Dignitas connubii. L'Autore, partendo dai presupposti di tale normativa e dalla sua esperienza processuale, mostra i vantaggi e gli svantaggi, evidenziando aspetti problematici che potrebbero nascere da una non corretta applicazione della normativa.
Il quarto contributo (Comotti) tratta di alcuni aspetti puntuali circa la deontologia e il dovere di coerenza dell'avvocato ecclesiastico che esercita la professione in utroque foro. L'Autore si sofferma su alcune questioni specifiche e deontologicamente rilevanti, quali l'incompatibilità di patrocinio in utroque foro, l'assunzione del patrocinio nelle cause di divorzio e del dovere di coerenza a cui è chiamato l'avvocato canonico che versa in una situazione matrimoniale irregolare.

La seconda parte del fascicolo si apre con il commento a un canone (Brugnotto). Viene presentato l'unico canone che il Codice dedica agli esorcismi, insistendo in modo peculiare sul ministro.
L'ultima parte infine è interamente dedicata alle relazioni che sono state tenute al I anno del Corso residenziale di diritto canonico applicato che la Redazione di Quaderni ha promosso e che si è tenuto a fine estate dello scorso anno a Perugia su La Curia diocesana: diritto e prassi. Si tratta per lo più di appunti e di note, che sono state completate nella lezione, nel dibattito nei gruppi di lavoro e nella discussione seguitane, ma che pure nella loro immediatezza e compendiosità possono costituire uno strumento utile per molti.

Considerata la mole del materiale dei Corsi residenziali di diritto canonico applicato, l'Editrice Àncora, che ringraziamo, ha accettato generosamente di mettere a disposizione nei fascicoli di quest'anno un supplemento di pagine e, pertanto, i singoli fascicoli raggiungeranno le 128 pagine ciascuno.


BENEDETTO XVI, Udienza ai partecipanti al congresso internazionale sul diritto naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense, 12 febbraio 2007, in «Communicationes» 39 (2007) 22-24; cf pure ID., Allocuzione alla Pontificia Commissione Teologica Internazionale del 5 ottobre 2007, ibid., pp. 180-182.